Statuto
Costituzione – Sede – Scopi – Durata
Art. 1 – È costituita, con sede in Venezia, alla Giudecca, un’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, con la denominazione di Associazione Canottieri Giudecca – Associazione Sportiva Dilettantistica. L’associazione è affiliata alla Federazione italiana Canottaggio (FIC), alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) e aderisce alla Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) settore Vela al terzo.
Accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui è affiliata e/o a cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.
L’affiliazione e l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell’associazione sportiva per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale I’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e I’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline remiera e velica.
Scopo dell’associazione è di promuovere e favorire con ogni mezzo le attività remiera e velica a carattere dilettantistico in tutte le loro forme, di infondere con esse amore per la vita marinara e la natura, la conoscenza e salvaguardia delle tradizioni remiere e veliche di Venezia, nonché curare l’educazione fisica e morale dei giovani con finalità agonistiche, di diporto e didattiche. Per il raggiungimento di dette finalità, l’associazione promuove e organizza anche riunioni, raduni,
manifestazioni, regate di barche a remi e di vela al terzo, corsi di avviamento alla voga e vela al terzo ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a conservare le antiche tradizioni marinare veneziane.
L’associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all’attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a
mero titolo esemplificativo:
– il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di voga e vela al terzo,
– il noleggio di stipetti e rastrelliere porta remi,
– il ricovero degli alberi e delle vele,
– il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività istituzionali dell’associazione,
– la promozione di atti sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, I’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio direttivo.
Art. 3 – L’associazione ha durata illimitata. È in facoltà del consiglio direttivo di deliberare nell’interesse sociale l’adesione dell’associazione ad organismi federali, regionali, nazionali.
L’associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 (centocinquanta) euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
L’associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 4 – Il guidone sociale ha la forma del vessillo di San Marco e porta nel campo bianco una foca di colore nero. I colori sociali sono rosso granata e bianco.
Soci
Art. 5 – Possono essere ammesse a far parte dell’associazione le persone fisiche, sia italiane che straniere.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
ORDINARI: essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale intrasmissibile e non rivalutabile. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, votare in tali assemblee, essere eletti a far parte del consiglio direttivo purché soci da almeno due anni continuativi, frequentare la sede sociale ed usufruire delle strutture, rispettando peraltro il regolamento del cantiere.
ONORARI: coloro che per alte benemerenze nel campo dello sport o della vita pubblica possono con il loro nome dare lustro e prestigio all’associazione. Vengono proclamati nell’assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale.
A – BENEMERITI: le persone che, per speciali benemerenze verso l’associazione e lo sport veneziano, vengono proclamati tali dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale.
B – ALLIEVI: sono tali i soci che abbiano compiuto gli otto anni e non superato i sedici. Essi possono partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto a mezzo del rappresentante legale. Essi pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale ridotta della meta rispetto a quella fissata dall’assemblea per i soci ordinari.
C – SENIOR: sono tali i soci che abbiano compiuto i settanta anni. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Essi pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale ridotta della meta rispetto a quella fissata dall’assemblea per i soci ordinari.
Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei i dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione, esclusa la facoltà di farne copie ed estratti.
Art. 6 – Le domande di ammissione dei soci devono essere presentate al consiglio direttivo su apposito modulo. Per i soci allievi, la domanda andrà avanzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale. II consiglio direttivo delibererà poi I’accettazione. L’accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del successivo art. 34.
L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati.
Art. 6bis – L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.
I soci hanno diritto a:
1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia I’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
Art. 7 – Il socio inadempiente o contravventore alle norme dello statuto e del regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione, radiazione. La sospensione temporanea è l’interdizione all’uso delle strutture sociali decretata, per un periodo limitato e commisurato all’inadempienza, nei confronti di un socio che si sia reso responsabile di mancanze non lievi. L’espulsione e l’allontanamento dall’associazione di un socio responsabile di atti di indisciplina o di altre gravi mancanze. Il socio espulso non potrà essere riammesso all’associazione prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento definitivo di espulsione. La radiazione è l’esclusione dall’associazione di un socio responsabile di gravi e ripetuti atti di indisciplina o di comportamenti che configurino una condotta non degna e possano recare pregiudizio al buon nome dell’associazione. Le sanzioni sono comminate dal collegio dei probiviri.
Art. 8 – La qualifica di socio viene meno per:
A – DIMISSIONI: il socio che voglia dimettersi deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. In deroga al punto A) dell’art. 5 il socio dimissionario è tenuto alpagamento delle quote sociali fino alla data della comunicazione di dimissioni. Per i soci allievi le dimissioni dovranno essere rassegnate da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.
B – MOROSITÀ: ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa mensile stabilita dall’assemblea. Il socio che non abbia pagato le quote mensili per sei mesi consecutivi cessa di far parte dell’associazione trascorsi altri sei mesi dalla diffida del consiglio direttivo a regolarizzare il versamento delle le quote sociali, le quali dovranno comunque essere pagate fino alla data della diffida.
C – Il socio dimissionario o decaduto per morosità potrà reiscriversi all’associazione trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data delle dimissioni o decadenza; in caso di reiscrizione prima di tale periodo verrà riammesso previo pagamento dell’intero arretrato; il socio decaduto per morosità dovrà inoltre versare nuovamente la tassa di iscrizione.
D – ESPULSIONE.
E – RADIAZIONE.
Art. 9 – L’ammontare della tassa di iscrizione e della quota annuale vengono stabilite dall’assemblea ordinaria annuale dei soci.
Art. 10 – Il consiglio direttivo potrà dichiarare soci assenti, esonerandoli quindi dal pagamento delle quote, quei soci che per m di lavoro, di studio, di salute o altri documentati motivi fossero impossibilitati a frequentare per un periodo di almeno 90 (novanta) giorni la sede sociale. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci.
Art. 11 – L’andamento generale dell’associazione è regolato dalle assemblee dei soci e dal consiglio direttivo.
Esercizio sociale e bilancio
Art. 12 – L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (o al massimo entro 180 (centottanta) giorni nel caso ricorrano giustificate ragioni) il Consiglio direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.
Il bilancio così formato, sarà esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea, e una volta approvato dall’assemblea dovrà essere pubblicizzato nei modi e nei termini eventualmente previsti per legge.
Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario da sottoporre al controllo dell’organo di controllo, se nominato e all’approvazione dell’assemblea.
Assemblee e organi sociali
Art. 13 – Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea dei soci;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
5) il Collegio dei probiviri.
I membri degli organi associativi di cui ai punti 2), 3), 5) devono essere scelti tra i soci ordinari maggiorenni, onorari, benemeriti, senior che abbiano almeno due anni di anzianità associativa continuativa. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi o coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal Coni o da una Federazione sportiva.
Art. 14 – Il funzionamento, la nomina, la cessazione e/o la decadenza degli organi associativi sono disciplinati dalle disposizioni statutarie di cui oltre.
Art. 15 – L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci. Hanno diritto a intervenire e votare alle assemblee i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega.
Art. 16 – L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
– approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
– approva eventuali regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri sottoposti al suo giudizio ai sensi del successivo art. 28;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
Art. 17 – L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto nonché quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei revisori dei conti. Negli ultimi due casi il consiglio direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che ne garantisca la ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea. Nello stesso termine la convocazione deve essere affissa nella sede sociale.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto.
Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea
stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;
il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti I’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di
voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, alle condizioni di cui all’art. 29bis.
Art. 19 – L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli associati; I’assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Se avvengono elezioni a voto segreto l’assemblea elegge altresì due scrutatori.
In occasione dell’elezione del consiglio direttivo, a parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità associativa continuativa; qualora i soci a parità di voti avessero anche la medesima anzianità associativa continuativa, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.
Consiglio direttivo – Collegi dei revisori e dei probiviri
Art. 20 – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri scelti fra gli associati. Le prestazioni di tutti i dirigenti sono fornite a titolo gratuito e onorifico. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri: 1) il presidente; 2) il vicepresidente; 3) il segretario; 4) il tesoriere. I consiglieri che, senza valida giustificazione, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio direttivo decadono dalla carica. Il consiglio direttivo rimane in carica per due esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per I’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata ed i suoi componenti possono venire rieletti.
I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA.
Art. 21 – Il consiglio direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa dell’associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persone di propria fiducia particolari incarichi inerenti la vita dell’associazione non di natura amministrativa. Compito del consiglio direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi dati dall’assemblea attraverso il bilancio preventivo.
Si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti I’Organo di Controllo siano stati informati e
non vi si oppongano.
Per la validità delle riunioni di consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del presidente è determinante.
Art. 22 – Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta al mese ed ogni volta che sia richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
Art. 23 – In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del consiglio direttivo esso provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti oppure, in mancanza, attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 24 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, presiede normalmente il consiglio stesso e l’assemblea dei soci. In caso di sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Art. 25 – Il segretario coadiuva il presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i libri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, può convocare per delega del presidente il consiglio direttivo.
Art. 26 – Al tesoriere sono devolute mansioni di contabilità, cassa ed economato. In caso di temporaneo impedimento del tesoriere, le funzioni relative sono devolute al segretario.
Art. 27 – Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Nomina al suo interno un presidente e delibera con la maggioranza dei componenti. Esso la sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento; controlla in merito alla regolare tenuta della contabilità e al rispetto da parte del consiglio direttivo degli indirizzi di bilancio dati dall’assemblea.
Esso potrà convocare l’assemblea, qualora non vi provveda il presidente dell’associazione. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed hanno diritto di voto consultivo quando devono essere trattati argomenti di materia finanziaria, economica o patrimoniale. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce ogni sei mesi.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.
La funzione di componente I’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.
Art. 28 – Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea dei soci. Nomina tra i suoi membri un Presidente e un Segretario e delibera con la maggioranza dei presenti; instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell’Associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme dello Statuto sociale. Completata l’istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravita dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l’esecuzione. I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell’Assemblea.
Art. 29 – Il collegio dei probiviri durano in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti.
Art. 29bis – Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove presente il soggetto verbalizzante.
Esercizio finanziario e patrimonio sociale
Art. 30 – Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale del valore di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, I’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma non di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ai fini sportivi ad altre associazioni remiere o associazioni e/o società sportive, su deliberazione dell’assemblea, sentito I’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o altro organismo eventualmente previsto per legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 – Nel rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., gli utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
Salvo diverse disposizioni di legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in caso di cessazione individuale del rapporto associativo.
Disposizioni generali
Art. 32 – Una copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale.
Art. 33 – In caso di controversia sull’interpretazione dello statuto tra consiglio direttivo e un socio, quest’ultimo potrà appellarsi al collegio dei probiviri, che deciderà inappellabilmente.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche (D.lgs 36/2021 e s.m.i – D.Lgs 39/2021 e s.m.i.), al D.Lgs 117/2017 in quanto compatibile, alle norme di attuazione e ai regolamenti, al Codice Civile e in subordine alle norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce.
Art. 34 – L’Associazione Canottieri Giudecca non risponde, in alcun caso, dei danni che potrebbero derivare a persone o cose attinenti all’attività dei soci, sia durante le regate che al di fuori di esse, anche in normale esercizio sportivo. All’atto dell’iscrizione il socio, o se minore colui che ne esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, firmerà per espressa accettazione della condizione, con riferimento all’articolo 6.
Art. 35 – L’associazione non potrà apportare alcuna modifica al proprio Statuto prima che la FIC abbia espresso la propria esplicita approvazione in merito alle proposte di variazione sottopostele.
F.to: Pier Maria Barbato – Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)
(aggiornato al 5 Novembre 2023)
Statuto
Costituzione – Sede – Scopi – Durata
Art. 1 – È costituita, con sede in Venezia, alla Giudecca, un’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, con la denominazione di Associazione Canottieri Giudecca – Associazione Sportiva Dilettantistica. L’associazione è affiliata alla Federazione italiana Canottaggio (FIC), alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) e aderisce alla Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) settore Vela al terzo.
Accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui è affiliata e/o a cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21.
L’affiliazione e l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche certificano la natura dilettantistica dell’associazione sportiva per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale I’organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e I’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle discipline remiera e velica.
Scopo dell’associazione è di promuovere e favorire con ogni mezzo le attività remiera e velica a carattere dilettantistico in tutte le loro forme, di infondere con esse amore per la vita marinara e la natura, la conoscenza e salvaguardia delle tradizioni remiere e veliche di Venezia, nonché curare l’educazione fisica e morale dei giovani con finalità agonistiche, di diporto e didattiche. Per il raggiungimento di dette finalità, l’associazione promuove e organizza anche riunioni, raduni,
manifestazioni, regate di barche a remi e di vela al terzo, corsi di avviamento alla voga e vela al terzo ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a conservare le antiche tradizioni marinare veneziane.
L’associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all’attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a
mero titolo esemplificativo:
– il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di voga e vela al terzo,
– il noleggio di stipetti e rastrelliere porta remi,
– il ricovero degli alberi e delle vele,
– il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività istituzionali dell’associazione,
– la promozione di atti sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, I’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio direttivo.
Art. 3 – L’associazione ha durata illimitata. È in facoltà del consiglio direttivo di deliberare nell’interesse sociale l’adesione dell’associazione ad organismi federali, regionali, nazionali.
L’associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 (centocinquanta) euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
L’associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 4 – Il guidone sociale ha la forma del vessillo di San Marco e porta nel campo bianco una foca di colore nero. I colori sociali sono rosso granata e bianco.
Soci
Art. 5 – Possono essere ammesse a far parte dell’associazione le persone fisiche, sia italiane che straniere.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
ORDINARI: essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale intrasmissibile e non rivalutabile. Hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, votare in tali assemblee, essere eletti a far parte del consiglio direttivo purché soci da almeno due anni continuativi, frequentare la sede sociale ed usufruire delle strutture, rispettando peraltro il regolamento del cantiere.
ONORARI: coloro che per alte benemerenze nel campo dello sport o della vita pubblica possono con il loro nome dare lustro e prestigio all’associazione. Vengono proclamati nell’assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio direttivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale.
A – BENEMERITI: le persone che, per speciali benemerenze verso l’associazione e lo sport veneziano, vengono proclamati tali dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale.
B – ALLIEVI: sono tali i soci che abbiano compiuto gli otto anni e non superato i sedici. Essi possono partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto a mezzo del rappresentante legale. Essi pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale ridotta della meta rispetto a quella fissata dall’assemblea per i soci ordinari.
C – SENIOR: sono tali i soci che abbiano compiuto i settanta anni. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Essi pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale ridotta della meta rispetto a quella fissata dall’assemblea per i soci ordinari.
Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei i dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio direttivo) facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione, esclusa la facoltà di farne copie ed estratti.
Art. 6 – Le domande di ammissione dei soci devono essere presentate al consiglio direttivo su apposito modulo. Per i soci allievi, la domanda andrà avanzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale. II consiglio direttivo delibererà poi I’accettazione. L’accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del successivo art. 34.
L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati.
Art. 6bis – L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.
I soci hanno diritto a:
1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia I’ordine del giorno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
Art. 7 – Il socio inadempiente o contravventore alle norme dello statuto e del regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione, radiazione. La sospensione temporanea è l’interdizione all’uso delle strutture sociali decretata, per un periodo limitato e commisurato all’inadempienza, nei confronti di un socio che si sia reso responsabile di mancanze non lievi. L’espulsione e l’allontanamento dall’associazione di un socio responsabile di atti di indisciplina o di altre gravi mancanze. Il socio espulso non potrà essere riammesso all’associazione prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento definitivo di espulsione. La radiazione è l’esclusione dall’associazione di un socio responsabile di gravi e ripetuti atti di indisciplina o di comportamenti che configurino una condotta non degna e possano recare pregiudizio al buon nome dell’associazione. Le sanzioni sono comminate dal collegio dei probiviri.
Art. 8 – La qualifica di socio viene meno per:
A – DIMISSIONI: il socio che voglia dimettersi deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. In deroga al punto A) dell’art. 5 il socio dimissionario è tenuto alpagamento delle quote sociali fino alla data della comunicazione di dimissioni. Per i soci allievi le dimissioni dovranno essere rassegnate da chi esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale.
B – MOROSITÀ: ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa mensile stabilita dall’assemblea. Il socio che non abbia pagato le quote mensili per sei mesi consecutivi cessa di far parte dell’associazione trascorsi altri sei mesi dalla diffida del consiglio direttivo a regolarizzare il versamento delle le quote sociali, le quali dovranno comunque essere pagate fino alla data della diffida.
C – Il socio dimissionario o decaduto per morosità potrà reiscriversi all’associazione trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data delle dimissioni o decadenza; in caso di reiscrizione prima di tale periodo verrà riammesso previo pagamento dell’intero arretrato; il socio decaduto per morosità dovrà inoltre versare nuovamente la tassa di iscrizione.
D – ESPULSIONE.
E – RADIAZIONE.
Art. 9 – L’ammontare della tassa di iscrizione e della quota annuale vengono stabilite dall’assemblea ordinaria annuale dei soci.
Art. 10 – Il consiglio direttivo potrà dichiarare soci assenti, esonerandoli quindi dal pagamento delle quote, quei soci che per m di lavoro, di studio, di salute o altri documentati motivi fossero impossibilitati a frequentare per un periodo di almeno 90 (novanta) giorni la sede sociale. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci.
Art. 11 – L’andamento generale dell’associazione è regolato dalle assemblee dei soci e dal consiglio direttivo.
Esercizio sociale e bilancio
Art. 12 – L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (o al massimo entro 180 (centottanta) giorni nel caso ricorrano giustificate ragioni) il Consiglio direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.
Il bilancio così formato, sarà esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell’assemblea, e una volta approvato dall’assemblea dovrà essere pubblicizzato nei modi e nei termini eventualmente previsti per legge.
Per ogni esercizio deve essere redatto altresì, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario da sottoporre al controllo dell’organo di controllo, se nominato e all’approvazione dell’assemblea.
Assemblee e organi sociali
Art. 13 – Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea dei soci;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato;
5) il Collegio dei probiviri.
I membri degli organi associativi di cui ai punti 2), 3), 5) devono essere scelti tra i soci ordinari maggiorenni, onorari, benemeriti, senior che abbiano almeno due anni di anzianità associativa continuativa. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi o coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal Coni o da una Federazione sportiva.
Art. 14 – Il funzionamento, la nomina, la cessazione e/o la decadenza degli organi associativi sono disciplinati dalle disposizioni statutarie di cui oltre.
Art. 15 – L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci. Hanno diritto a intervenire e votare alle assemblee i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega.
Art. 16 – L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e dei probiviri;
– approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
– approva eventuali regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri sottoposti al suo giudizio ai sensi del successivo art. 28;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
Art. 17 – L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto nonché quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei revisori dei conti. Negli ultimi due casi il consiglio direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che ne garantisca la ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea. Nello stesso termine la convocazione deve essere affissa nella sede sociale.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato esprime un solo voto.
Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea
stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;
il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti I’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di
voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, alle condizioni di cui all’art. 29bis.
Art. 19 – L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli associati; I’assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti in proprio o per delega.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Se avvengono elezioni a voto segreto l’assemblea elegge altresì due scrutatori.
In occasione dell’elezione del consiglio direttivo, a parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità associativa continuativa; qualora i soci a parità di voti avessero anche la medesima anzianità associativa continuativa, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.
Consiglio direttivo – Collegi dei revisori e dei probiviri
Art. 20 – L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri scelti fra gli associati. Le prestazioni di tutti i dirigenti sono fornite a titolo gratuito e onorifico. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri: 1) il presidente; 2) il vicepresidente; 3) il segretario; 4) il tesoriere. I consiglieri che, senza valida giustificazione, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio direttivo decadono dalla carica. Il consiglio direttivo rimane in carica per due esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per I’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata ed i suoi componenti possono venire rieletti.
I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA.
Art. 21 – Il consiglio direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa dell’associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persone di propria fiducia particolari incarichi inerenti la vita dell’associazione non di natura amministrativa. Compito del consiglio direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell’attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi dati dall’assemblea attraverso il bilancio preventivo.
Si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti I’Organo di Controllo siano stati informati e
non vi si oppongano.
Per la validità delle riunioni di consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del presidente è determinante.
Art. 22 – Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta al mese ed ogni volta che sia richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
Art. 23 – In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del consiglio direttivo esso provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti oppure, in mancanza, attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 24 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, presiede normalmente il consiglio stesso e l’assemblea dei soci. In caso di sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
Art. 25 – Il segretario coadiuva il presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i libri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, può convocare per delega del presidente il consiglio direttivo.
Art. 26 – Al tesoriere sono devolute mansioni di contabilità, cassa ed economato. In caso di temporaneo impedimento del tesoriere, le funzioni relative sono devolute al segretario.
Art. 27 – Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Nomina al suo interno un presidente e delibera con la maggioranza dei componenti. Esso la sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento; controlla in merito alla regolare tenuta della contabilità e al rispetto da parte del consiglio direttivo degli indirizzi di bilancio dati dall’assemblea.
Esso potrà convocare l’assemblea, qualora non vi provveda il presidente dell’associazione. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed hanno diritto di voto consultivo quando devono essere trattati argomenti di materia finanziaria, economica o patrimoniale. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce ogni sei mesi.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.
La funzione di componente I’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.
Art. 28 – Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea dei soci. Nomina tra i suoi membri un Presidente e un Segretario e delibera con la maggioranza dei presenti; instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell’Associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme dello Statuto sociale. Completata l’istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravita dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l’esecuzione. I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell’Assemblea.
Art. 29 – Il collegio dei probiviri durano in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti.
Art. 29bis – Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove presente il soggetto verbalizzante.
Esercizio finanziario e patrimonio sociale
Art. 30 – Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale del valore di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, I’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma non di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ai fini sportivi ad altre associazioni remiere o associazioni e/o società sportive, su deliberazione dell’assemblea, sentito I’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o altro organismo eventualmente previsto per legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 – Nel rispetto dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., gli utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
Salvo diverse disposizioni di legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in caso di cessazione individuale del rapporto associativo.
Disposizioni generali
Art. 32 – Una copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale.
Art. 33 – In caso di controversia sull’interpretazione dello statuto tra consiglio direttivo e un socio, quest’ultimo potrà appellarsi al collegio dei probiviri, che deciderà inappellabilmente.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche (D.lgs 36/2021 e s.m.i – D.Lgs 39/2021 e s.m.i.), al D.Lgs 117/2017 in quanto compatibile, alle norme di attuazione e ai regolamenti, al Codice Civile e in subordine alle norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce.
Art. 34 – L’Associazione Canottieri Giudecca non risponde, in alcun caso, dei danni che potrebbero derivare a persone o cose attinenti all’attività dei soci, sia durante le regate che al di fuori di esse, anche in normale esercizio sportivo. All’atto dell’iscrizione il socio, o se minore colui che ne esercita la responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, firmerà per espressa accettazione della condizione, con riferimento all’articolo 6.
Art. 35 – L’associazione non potrà apportare alcuna modifica al proprio Statuto prima che la FIC abbia espresso la propria esplicita approvazione in merito alle proposte di variazione sottopostele.
F.to: Pier Maria Barbato – Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)
(aggiornato al 5 Novembre 2023)